(Pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della  Regione  Friuli-Venezia
           Giulia al suppl. ord. n. 8 del 10 aprile 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 10/2006 
 
  1.  All'art.  4  della  legge  regionale  20  giugno  2006,  n.  10
(Istituzione  degli  ecomusei  del   Friuli-Venezia   Giulia),   sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 1  sono  aggiunte,  infine,  le  seguenti  parole:  «Il
comitato resta in carica tre anni e comunque  fino  alla  nomina  del
nuovo comitato»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il comitato e' composto: 
  a) dall'Assessore regionale alla cultura, o un suo delegato, che lo
presiede; 
  b)  dal  direttore  dell'Istituto  regionale  per   il   patrimonio
culturale del Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge  regionale  13
ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il  patrimonio  culturale
del Friuli-Venezia Giulia), o un suo delegato; nelle more  della  sua
nomina, le  relative  funzioni  sono  esercitate  dal  direttore  del
Servizio competente in materia di beni culturali, o un suo delegato; 
  c) dal direttore del Servizio competente in materia di  tutela  del
paesaggio, o un suo delegato; 
  d) da due rappresentanti, uno titolare e uno  supplente,  designati
dall'Universita' degli studi di Trieste, e da due rappresentanti, uno
titolare e uno supplente, designati dall'Universita' degli  studi  di
Udine; 
  e) da due rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali; 
  f) da due esperti in materia di Ecomusei; 
  g) da tre esperti rispettivamente in materia di storia,  cultura  e
antropologia culturale, geografia e paesaggio».